Hai subito disagi per la nube vulcanica?

Consigli dell'Avvocato (non) per Caso ai viaggiatori rimasti a terra
Turisti Per Caso.it, 17 Mag 2010
hai subito disagi per la nube vulcanica?
La nube vulcanica proveniente dall’Islanda ha creato non pochi problemi ai viaggiatori in queste ultime settimane. La nube di ceneri derivante dall’attività del vulcano islandese ha ricoperto per alcuni giorni, o almeno così dicono gli esperti, i cieli di mezza Europa. Molti dei miei colleghi di studio sono rimasti coinvolti dal temibile problema “nuvolone”. Sappiamo tutti come molti voli siano stati cancellati e come molti progetti di “brevi vacanze” o weekend all’estero siano sfumati.

Cosa si può fare in caso di cancellazione del volo a causa del “nuvolone”?

A mio avviso, la Carta del Passeggero parla chiaro nel prevedere come anche in caso di cancellazioni causate da eventi eccezionali la compagnia area debba garantire al passeggero o il rimborso del biglietto o la riprotezione su un altro volo, oltre al diritto all’assistenza (pasti, bevande, pernottamenti, chiamate telefoniche e trasferimenti). Non è invece previsto il diritto ad alcuna ulteriore compensazione pecuniaria. Relativamente al rimborso del prezzo, lo stesso deve essere effettuato entro sette giorni e deve riguardare il prezzo pieno del biglietto, per la parte di viaggio non effettuata e per la parte di viaggio già effettuata se il volo in questione è divenuto inutile rispetto al programma di viaggio iniziale del passeggero. Certamente, anche le compagnie c.d. “low cost” devono attenersi alle disposizioni della Carta del Passeggero garantendo il diritto al rimborso. Se il passeggero ha sottoscritto un contratto di pacchetto turistico ed è stato cancellato il volo per qualsiasi motivo, tranne che per colpa del passeggero stesso, questo ha diritto ad usufruire di un altro pacchetto turistico di qualità equivalente o superiore senza supplemento di prezzo, o di un pacchetto turistico qualitativamente inferiore previa restituzione della differenza del prezzo. Altrimenti deve essere rimborsata al turista, entro sette giorni lavorativi dal momento del recesso o della cancellazione, la somma di danaro già corrisposta. Il passeggero non avrà invece diritto ad essere risarcito di ogni ulteriore danno dipendente dalla mancata esecuzione del contratto posto che la cancellazione del volo è dovuta ad una causa di forza maggiore non dipendente dalla compagnia aerea. Se invece il passeggero è già partito e non ha la possibilità di fare rientro a casa a causa della cancellazione del volo, l’organizzatore (agenzia viaggi o tour operator) deve predisporre, a proprie spese, ogni possibile opzione per permettergli la continuazione del viaggio. Ove il viaggiatore si trovasse costretto a sostenere delle spese a causa della cancellazione del volo potrà chiederne il rimborso all’organizzatore del viaggio una volta rientrato in Italia. Il reclamo va effettuato mediante l’invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento, all’organizzatore o al venditore, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro nel luogo di partenza.

Relativamente a chi ha prenotato esclusivamente l’albergo, non esiste una normativa di riferimento in merito al caso di forza maggiore. Nonostante ciò sappiamo dalle informazioni di stampa come molti albergatori italiani abbiano deciso di non applicare alcuna penale a quei turisti che si siano trovati costretti a rinunciare al pernottamento.In ogni caso, come previsto da diverse convenzioni internazionali, è bene comunicare quanto prima all’albergatore l’impossibilità di usufruire dei servizi dell’albergo a causa della cancellazione del volo per la nube, in modo tale che l’esercente sia posto nella posizione di poter limitare i danni cercando di rivendere le stanze non utilizzate.

Consigli Pratici

• Se effettuate delle spese conservate sempre fatture e scontrini; Conservate ogni documento rilasciato dalla compagnia ed in particolare il biglietto e la carta di imbarco.

• Se la compagnia ha allestito una procedura on-line per l’inoltro della richiesta di rimborso ed intendete usufruirne, abbiate cura di stampare o comunque salvare ogni pagina della procedura.

• Nel caso in cui la compagnia aerea si dimostrasse riluttante a concedere il rimborso o non fornisse la necessaria assistenza è bene in ogni caso informare l’ENAC – L’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, unica Autorità di regolazione tecnica, certificazione, vigilanza e controllo nel settore dell’aviazione civile in Italia. L’ENAC infatti si occupa in particolare della vigilanza sull’applicazione delle norme adottate.

• Comunicate subito l’avvenuta cancellazione del Vostro volo all’albergatore, nel caso abbiate prenotato un albergo, o all’organizzatore del viaggio, nel caso abbiate acquistato un pacchetto turistico.

Avv. Vittorio Turinetti Di Priero / Studio LCA Lega Colucci e Associati